08.09.2026

Decreto Requisiti Minimi: nuovi obblighi BACS dal 2026 per gli edifici non residenziali

I BACS, acronimo di Building Automation and Control Systems, nel nuovo Decreto Requisiti Minimi assumono un ruolo più centrale nella progettazione energetica degli edifici non residenziali.

La novità interessa in particolare gli edifici esistenti dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW. Per questa platea, il Decreto prevede l’adozione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici con classe di efficienza B o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l’intervento sia tecnicamente realizzabile e presenti un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, calcolato al netto di incentivi o benefici fiscali.

Un edificio dotato di BACS può monitorare i consumi, rilevare anomalie, confrontare i dati energetici con i profili attesi, regolare temperature e portate in funzione dell’occupazione degli ambienti, integrare dati provenienti da sensori e sistemi di supervisione. Per i progettisti, questo significa considerare l’automazione come parte del progetto energetico e non come dotazione accessoria da definire a valle.

 

BACS nel nuovo Decreto Requisiti Minimi, il passaggio alla UNI EN ISO 52120-1

Una delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto Requisiti Minimi riguarda l’aggiornamento del riferimento tecnico. Il Decreto del 2015 richiamava la UNI EN 15232, mentre il nuovo testo fa riferimento alla UNI EN ISO 52120-1 e alle successive modifiche o integrazioni.

Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello: cosa accade?

Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il nuovo Decreto Requisiti Minimi conferma un’impostazione già presente nel quadro del 2015. In questi casi è obbligatoria l’adozione di sistemi BACS con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla UNI EN ISO 52120-1. Il progetto di un edificio non residenziale ad alte prestazioni richiede involucro efficiente, impianti adeguati, corretta valutazione dei ponti termici e sistemi di regolazione capaci di mantenere nel tempo le condizioni di progetto.

BACS nel nuovo Decreto Requisiti Minimi, la vera novità

La novità più rilevante riguarda gli edifici non residenziali esistenti dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW. A partire dall’entrata in vigore del Decreto, dal 3 giugno 2026, questi edifici devono essere dotati di sistemi BACS con classe di efficienza B o superiore.

L’obbligo è subordinato a due condizioni. La prima è la fattibilità tecnica dell’installazione. La seconda è la sostenibilità economica dell’intervento, verificata attraverso un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. Il calcolo deve essere effettuato al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, quindi considerando l’effettiva convenienza tecnico-economica dell’intervento in condizioni ordinarie.

Quando l’installazione non risulta tecnicamente realizzabile o non garantisce il tempo di ritorno richiesto, la mancata adozione dei BACS deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnica. Questo passaggio è importante perché trasferisce la valutazione dal piano della scelta volontaria a quello della responsabilità progettuale documentata.


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